1. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) il comma 1 è abrogato;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dal 1o giugno 2007, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;
c) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
Identico.
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»;
b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate»;
d) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis,
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Identico.
«3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) al comma 4, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato»;
c) al comma 6, le parole: «da lire trentamila a lire centoventimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 143 a euro 570»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570».
2. Al primo periodo del comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «revoca della patente di guida».
a) al comma 3, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salvo che il fatto costituisca reato»;
b) al comma 4, le parole: «o altera» e le parole: «, salvo che il fatto costituisca reato» sono soppresse.
4. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»;
c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse»;
d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 3 - 10» e «Comma 4 - 5»;
e) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;
c) al comma 6, le parole: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 ad euro 24.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui
1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dall'articolo 5 della presente legge. Con il medesimo regolamento può essere anche prevista la costituzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle caratteristiche tecnico-operative dei test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché dei parametri di riferimento da porre a base di tale rilevazione.
1. Identico.
1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
Identico.
«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.
2. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «previsti dall'art. 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218».
1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:
Identico.
«Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del
1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificati dall'articolo 5 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
Identico.
1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, è fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa
1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
Identico.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.